Verifiche

Attrezzature di lavoro

VERIT srl è un Organismo di Ispezione di Tipo A con il Sistema di Gestione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 abilitato dai Ministeri Competenti ad effettuare, su incarico diretto del Datore di Lavoro o a supporto delle Strutture Pubbliche (INAIL/ASL/ARPA), le “verifiche di attrezzature/macchine/impianti” in materia di sicurezza, negli ambiti di Regione Lombardia e Regione Piemonte.
Organismo certificato EN ISO 9001:2015.

VERIFICHE DI LEGGE

Secondo l’Art.71 comma 1 del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs.81/08 (TUS)il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”.

Inoltre, secondo il comma 11 e 12 del DLgs.n.81/08, è obbligo del datore di lavoro (DdL) sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII dello stesso Dlgs a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Queste verifiche diventano, quindi, un importante strumento per gestire il rischio infortunistico negli ambienti di lavoro legato all’utilizzo delle medesime attrezzature.

Il soggetto titolare della funzione per la prima delle verifiche è l’INAIL, mentre le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del DdL  o dalle ASL (o dall’ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale) o da soggetti pubblici o privati abilitati (Organismi di Ispezione Abilitati=OdI=SA) che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 del D.Lgs.81/08  (vedasi regolamentazione prevista dal Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, come modificato con legge 9 agosto 2013 – “decreto semplificazioni”- e s.m.i.)

Prima della messa in servizio della attrezzatura, oggetto della verifica, il DdL deve inoltrare denuncia di messa in servizio/immatricolazione al dipartimento territoriale dell’INAIL.

Per l’effettuazione delle prime verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati (SA).

Almeno 60 gg prima della scadenza della periodicità di cui all’All.VII, lo stesso DdL richiede all’INAIL l’effettuazione della prima verifica periodica (P.V.P) e congiuntamente indica un eventuale Soggetto Abilitato (SA) in ambito regionale da Lui prescelto per l’esecuzione della verifica stessa.

L’INAIL, entro 45 giorni dalla richiesta, esegue la verifica o inoltra la richiesta all’OdI indicato nella stessa richiesta. L’OdI deve, comunque, operare entro i termini previsti dei 45 giorni dalla richiesta.

Allo scadere dei 45 giorni, il DdL si rivolge direttamente ad uno degli OdI (SA) iscritto nell’elenco regionale INAIL e, ad intervento effettuato, lo comunica all’INAIL (art 3 comma 2 lettera a del DI 11 aprile 2011)

Per l’effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima il datore di lavoro può inoltrare la richiesta direttamente ad un OdI soggetto abilitato (oltre che all’ASL/ARPA territorialmente competente)

Le tariffe per le prestazioni rese sono determinate con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico (con relativi aggiornamenti ISTAT).

I compensi dovuti al soggetto abilitato (SA) non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe stabilite dal decreto dirigenziale (art 2 lettera b del DI 11 aprile 2011).

Il soggetto abilitato (SA) che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata (art 2 lettera c del DI 11 aprile 2011).

Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all’articolo 71, comma 11, del DLgs.n. 81/08 sono quelle previste nell’allegato II del decreto interministerale (art 4.1 del DI 11 aprile 2011).

Con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere al Soggetto Abilitato (SA) (o alla ASL/ARPA competente per territorio) l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse (All.II, punto 5.2.1 del DI 11 aprile 2011 ).

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (All.II, punto 5.3.1 del DI 11 aprile 2011).

La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata (All.II, punto 5.3.2 del DI 11 aprile 2011).

In particolare, nel corso delle verifiche periodiche sono esibite dal datore di lavoro all’OdI le documentazioni inerenti l’utilizzo dell’attrezzatura in conformità alla legislazione di sicurezza: la fabbricazione e messa in servizio, le risultanze dei controlli, delle indagini approfondite e delle eventuali indagini supplementari effettuate da esperti secondo le regolamentazioni e normative tecniche vigenti.

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati (All.II, punto 5.3.3 del DI 11 aprile 2011).

Dal 27 maggio 2019 tutte le procedure suddette devono essere effettuate sul nuovo servizio telematico CIVA dell’INAIL.

Tipologia di attrezzature

  • EAttrezzature sollevamento cose ed idroestrattori del Gruppo SC
  • sApparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 kg ( mobili, trasferibili e fissi) , carrelli telescopici semoventi ed idroestrattori a forza centrifuga.
  • EAttrezzature sollevamento persone del Gruppo SP
  • sSollevamento persone (scale aeree, ponti mobili sviluppabili su carro, piattaforme di lavoro, , ascensori e montacarichi da cantiere,etc)
  • EAttrezzature a pressione del Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento)
  • sAttrezzature a pressione (recipienti, generatori, tubazioni) e loro insiemi (forni, impianti di riscaldamento), etc

Frequenza

Secondo il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” ( D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. – art. 71, comma 11 e 12, e Allegato VII) il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a verifica periodica (“verifiche di legge”):

gli impianti di sollevamento ogni uno, due o tre anni. La periodicità delle verifiche dipende dal tipo di attrezzatura (vedasi Allegato VII del D.Lgs.n° 81/08 e s.m.i.).

gli impianti a pressione ogni due, tre, quattro, cinque o dieci anni. La tipologia (verifica di funzionamento, visita interna, verifica di integrità) e la periodicità delle verifiche dipende dal tipo di attrezzatura (vedasi Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08).

ABILITAZIONE MINISTERIALE

VERIT Srl è iscritta nell’elenco ministeriale dei Soggetti Ispettivi abilitati ad operare nelle Regioni di competenza (vedasi Matrice delle competenze di cui sotto).

RICHIEsta di offerta

Le attività di Ispezione sono eseguite in conformità a quanto riportato nel “Regolamento di Ispezione” (RG.01); tale documento costituirà parte integrante dell’offerta dell’Organismo.

VERIT opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di consultare l’informativa sulla privacy o di contattare l’indirizzo email [email protected].